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•Il numero massimo delle persone trasportabili in noleggio attiene alla sicurezza della navigazione ed è stato inizialmente previsto dall'art. 10, comma 8, del D. L. 21.10.1996, n.535, convertito in legge 23.12.1996, n.647, in sede di definizione del contratto di noleggio.
La Circolare n.262584 del 14 aprile 1997, di interpretazione degli articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del decreto legge n.535 del 21 ottobre 1996 convertito in legge n.647 del 23 dicembre 1996, ha chiarito l'ambito e i limiti dell'applicazione del limite dei "dodici".
"Il comma 8 dell'art. 10 nel definire il contenuto dei contratti di locazione e di noleggio di unità da diporto, alla lettera b), stabilisce che le unità da diporto utilizzate nell'esercizio del noleggio non possono trasportare piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio. Il ricordato limite dei dodici passeggeri costituisce anticipata attuazione di quanto previsto dalla direttiva del Consiglio della Unione europea in materia di sicurezza per il trasporto passeggeri, con la quale, al fine di un più elevato grado di sicurezza in mare dei cittadini dell'Unione, si è previsto quale discrimine per l'applicabilità o meno della normativa di cui alla convenzione S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) proprio il numero dei passeggeri trasportati (superiore o inferiore a dodici), qualsivoglia siano le dimensioni dell'unità o la classificazione amministrativa della stessa (da diporto o da traffico).
Con il recepimento di tale disposizione vengono cosi del tutto superati i dubbi e le incertezze in passato sollevate sulla distinzione tra time charter di unità per trasporto passeggeri, e noleggio di unità da diporto; il dato oggettivo oggi fornito dalla norma dà garanzia di chiara distinzione tra le due categorie di attività quanto mai importante sia per la sicurezza dei trasportati, sia per una corretta concorrenza commerciale tra operatori.
Le unità da diporto, impiegate nell'attività di noleggio, per poter trasportare un numero di passeggeri superiore a quello stabilito devono essere preventivamente trasferite nei registri delle navi minori e galleggianti di cui all'art. 146 del codice della navigazione, non potendosi piu' ad esse applicare la speciale normativa sul diporto.
Secondo il chiaro dettato della norma di cui alla ricordata lettera b) del comma 8 la limitazione dei dodici passeggeri trova applicazione per le sole unità da diporto in noleggio.".
•In seguito, l'art. 2, comma 3, lett. b) L. 172/03 ha abrogato la limitazione dei dodici passeggeri trasportabili previsto dalle norme intodotte dal D.L. 535/96 (conv. L. 647/96), prevedendo che "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti: (..) b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
b) Con D.Lgs. 18 luglio 2005 n.171 (di seguito solo C.N.D.) è stato emanato il Codice della Nautica da Diporto (pubblicato sulle pagine di Yachts.it).
Tale normativa non ha previsto un'espressa disciplina della materia del numero di passeggeri trasportabili a bordo delle imbarcazioni adibite a noleggio né alcuna specifica norma sui requisiti di sicurezza per l'esercizio di tale attività.
Nel riformulare la definizione del contratto di noleggio, però, il C.N.D., a differenza che il D. L. n.535/96, non ha inteso ribadire il limite dei dodici passegeri (v. art. 47 C.N.D.).
•In seguito è stato emanato il D.M. 4 aprile 2005 n.95, Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Il campo di applicazione del decreto non abbraccia tutte le unità da diporto adibite a noleggio, ma solo quella particolare categoria di unità che va sotto il nome di yachts in commercial use, contemplate nell'art. 3, L. n.172/03.
Il campo di applicazione è infatti delimitato nel modo seguente: "Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi nuove ed esistenti battenti bandiera italiana, iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, e successive modificazioni, ed impiegate esclusivamente in attività di noleggio nelle acque marittime per finalità turistiche, aventi le seguenti caratteristiche: ◦unità a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
◦munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169 e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n.275;
◦abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a dodici, escluso l'equipaggio;
◦adibite a navigazione internazionale."
Il successivo comma 2 ha coerentemente precisato che "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a: ◦le navi da diporto - così come definite dall'articolo 1 lettera b) comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n.50, come modificato dall'articolo 1 lettera a) della legge 8 luglio 2003, n.172 - ed utilizzate mediante contratti di noleggio."
Ne consegue, a mio avviso, che tale normativa non è applicabile alle unità da diporto non qualificabili yachts in commercial use.
•Quid iuris delle unità da diporto (imbarcazioni e navi da diporto tout court) adibite a noleggio?
La circolare Ministero delle infrastrutture 23.2.2004 n.40115 ha ricordato: "per le unità da diporto da adibire al noleggio, che l'art. 2, comma 3, lettera b), della legge n.172/2003 ha previsto l'emanazione di uno specifico Regolamento di Sicurezza per le unità da diporto da adibire al noleggio.".
Abbiamo già visto, però, che il D.M. n.95/05 non è applicabile ad unità da diporto non definitbili yachs in commercial use.
In buona sostanza esiste una lacuna che il Ministero, in via regolamentare, deve colmare.
Il Ministero nella suddetta circolare 2004 affaccia una soluzione applicabile medio tempore, che sembra condivisa anche dal C.P. Mario Biancucci nel suo Vademecum del diportista,:
"le unità da diporto adibite al noleggio che trasportano più di 12 passeggeri ricadono nel campo di applicazione della Direttiva n.98/18/CE, recepita dal decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45, che disciplina la sicurezza della navigazione per le navi da passeggeri in navigazione nazionale.
Pertanto, in virtù del decreto legislativo n.45/2000, soltanto gli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo n.314/98 sono abilitati ad emettere le relative certificazioni.
Gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo n.436/96 e succ. mod. non sono abilitati ad emettere alcun tipo di certificazione, né a svolgere visite di sicurezza a bordo delle predette unità.".
In buona sostanza, la limitazione è stata reintrodotta in via di circolare perché nelle more dell'emanazione di un regolamento apposito, le unità da diporto adibite a noleggio sono state sottoposte alla Convenzione SOLAS, così come attuata nell'ordinamento comunitario con Direttiva 17 marzo 1998 n.98/18/CE, recante Direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e nell'ordinamento interno dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.45 recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
Tale soluzione estende una normativa assai rigorosa, più rigorosa di quella di cui al D.M. n.95/05, anche alle unità da diporto adibite a noleggio.
La soluzione mi sembra discutibile e di dubbia legittimità.
In effetti, la Circolare sembra travalicare i limiti entro i quali può essere esercitato il chiarimento tipico di una circolare (che, non dimentichiamolo, dovrebbe avere solo una funzione di interpretazione del diritto vivente e non di produzione di diritto); inoltre, la circolare non espone le ragioni dell'estensione applicativa dell'art. 1, D. Lgs. n.45/00 anche alle unità da diporto adibite al noleggio.
Infine, a mio avviso, dopo l'abrogazione del limite dei dodici passeggeri e la riformulazione della nozione di contratto di noleggio depurata dalla limitazione, il legislatore avrebbe dovuto dettare una specifica regolamentazione che tenesse conto delle peculiarità della vicenda.
Allo stato, non si può che prendere atto che l'indirizzo delle Autorità marittime, tenute ad attenersi alla circolare nell'esercizio dell'attività istituzionale, è nel senso di estendere la rigorosa disciplina del D.Lgs. n.45/00 anche alle unità da diporto adibite a noleggio.
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