ciao a tutti, vorrei informarmi meglio sulla normativa inerente il noleggio occasionale, ho i seguenti dubbi :
-bisogna avere tassativamente una partita iva e l'iscrizione in camera di commercio per il noleggio, oppure lo può fare anche un privato?
-la comunicazione va fatta alla capitaneria e all'agenzia delle entrate ad ogni uscita?
-il natante deve avere una iscrizione o un contrassegno particolare?
-qualcuno sa indicarmi una buona polizza assicurativa?
-dove trovo i moduli per le comunicazioni ed eventualmente i contratti ?
grazie infinite
Ho visitato ora il sito della guardia costiera e la
Normativa del febbraio 2013 sul noleggio occasionale
ed effettivamente i rupi dubbi sono leciti...inoltre li si
parla di navi e imbarcazioni.. .sarebbe da chiedere a
loro. ...o vediamo se qualcuno del forum sa delle novità .
Ho trovato parte del decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012, che ha introdotto il "noleggio occasionale" per le imbarcazioni da diporto private. Spero sia utile. È interessante notare che, se non ho capito male, il comando della barca può essere assunto anche dal proprietario, senza i vari titoli che erano necessari in passato. Mi chiedo però se, in caso di sinistro e danni subiti dai clienti, sia sufficiente l'assicurazione classica che abbiamo come diportisti oppure no. Nel decreto parlano di imbarcazioni e navi ma non di natanti. I proventi massimi non devono eccedere 30k. Deve essere data comunicazione alla Capitaneria prima di iniziare il servizio; non è specificato in quale forma e se una volta per tutte prima di inizio dell'attività oppure ogni giorno che si noleggia...
"Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale).
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime."
Salve, per il noleggio occasionale l'imbarcazione deve essere immatricolata, non ci vuole partita iva, non deve essere iscritta nel registro delle attività
e non deve superare superare i 30000 euro di guadagno.
Per le comunicazioni ad organi competenti scaricare il decreto all'indirizzo www.guardiacostiera.it poi alla voce diporto noleggio c'e' il decreto firmato il 26 febbraio del 2013 ministero delle infrastrutture e dei trasporti. { Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività' di noleggio occasionale di unita' da diporto.
L'unico dubbio che risolvero' domani in capitaneria., e se anche i natanti possono esercitare noleggio occasionale, ma non credo, perche' nel decreto parla solo di imbarcazioni e' navi da diporto, la scappatoia pero' dovrebbe essere questa , immatricolando un natante questo diventa giuridicamente un'imbarcazione ed entra a far parte del regime fiscale dubbio che risolvero' domani in capitaneria.
bluff01 ha scritto:Salve, per il noleggio occasionale l'imbarcazione deve essere immatricolata, non ci vuole partita iva, non deve essere iscritta nel registro delle attività
e non deve superare superare i 30000 euro di guadagno.
Per le comunicazioni ad organi competenti scaricare il decreto all'indirizzo http://www.guardiacostiera.it poi alla voce diporto noleggio c'e' il decreto firmato il 26 febbraio del 2013 ministero delle infrastrutture e dei trasporti. { Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività' di noleggio occasionale di unita' da diporto.
L'unico dubbio che risolvero' domani in capitaneria., e se anche i natanti possono esercitare noleggio occasionale, ma non credo, perche' nel decreto parla solo di imbarcazioni e' navi da diporto, la scappatoia pero' dovrebbe essere questa , immatricolando un natante questo diventa giuridicamente un'imbarcazione ed entra a far parte del regime fiscale dubbio che risolvero' domani in capitaneria.
Per le unità di lunghezza fino a 10 metri (natanti) l'iscrizione è facoltativa, tuttavia una volta iscritti nei registri rientrano nella categoria delle imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico. Il procedimento di iscrizione è stato semplificato. L'ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione presentata, provvede al rilascio della licenza di navigazione (su un nuovo modello) con annesso il certificato di sicurezza che abilita l'unità alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione (per le unità CE) ovvero in base al certificato di idoneità rilasciato da un organismo notificato (per le unità non-CE).